Statuto dell’associazione Cooperazione Nord/Sud

Il Chicco di Senape

Art. 1Costituzione

  • È costituita, con sede in piazza delle Vettovaglie 18, Pisa (PI), l’organizzazione di volontariato denominata Associazione Cooperazione Nord/Sud – il chicco di senape, di seguito detta organizzazione.
  • Cooperazione Nord-Sud è un’organizzazione politico-culturale non confessionale e non partitica. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.
  • L’associazione gestisce la bottega del mondo “il Chicco di Senape”, sita in piazza delle Vettovaglie, 18 – Pisa, dove ha anche la sua sede legale.

 

Art. 2Finalità

L’organizzazione ha lo scopo di:

  • Contribuire allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei contadini, degli artigiani, e più in generale dei poveri del Sud del mondo.
  • Contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del Sud del mondo;
  • Sostenere iniziative economiche politiche e culturali che garantiscano ai contadini e agli artigiani del Sud del mondo condizioni di lavoro più eque.
  • far crescere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali e di cooperazione necessarie, quali: sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell’ambiente e della pace; stampa e divulgazione di materiale, informazioni, manifestazioni; raccolte di fondi, donazioni, contributi sia di soci che di enti che di singoli; cooperazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe; servizi a soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
L’organizzazione gestisce “Il Chicco di Senape”, bottega terzo mondo senza fini di lucro per un commercio equo e solidale. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

 

Art. 3Organi

Sono organi dell’organizzazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Comitato esecutivo
  • Il/la Presidente

 

Art. 4Assemblea dei Soci

  • L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’organizzazione che al momento della convocazione siano in regola con il pagamento della quota associativa.
  • Essa è presieduta dal/dalla presidente o dal/dalla vice-presidente ed è convocata dal/dalla presidente stesso/a in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il/la presidente o il/la vice-presidente lo ritenga necessario.
  • La convocazione può avvenite anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il /la presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  • In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
  • Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
  • Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
  • L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  1. Eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
  2. Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
  3. Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
  4. Approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
  5. Approvare il bilancio preventivo;
  6. Approvare il bilancio consuntivo;
  7. Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’art. 16;
  8. Stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

 

Art. 10Gratuità delle cariche

  • Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.
  • Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

 

Art. 15Risorse economiche

  • L’organizzazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  1. Quote associative e contributi degli aderenti;
  2. Contributi dei privati;
  3. Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  4. Contributi di organismi internazionali;
  5. Donazioni e lasciti testamentari;
  6. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  8. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
  • I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo:
  • Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del/della presidente e del/della segretario/a.
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